Associazione Regionale per la Promozione e lo Sviluppo delle attività faunistiche e venatorie

Associazione Regionale per la Promozione
e lo Sviluppo delle Attività faunistiche e venatorie

Associazione

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Lo statuto

TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ARTICOLO 1
(Costituzione dell’Associazione)

È costituita con sede in Perugia – Via Campo di Marte, 10 presso la Federazione Regionale Coltivatori Diretti dell’Umbria, l’Associazione Regionale A.R.P.S.A.. La durata è fissata al 31 dicembre 2050, prorogabile previa apposita delibera.

ARTICOLO 2
(Finalità)

L’Associazione ha come scopo la promozione e lo sviluppo delle attività faunistiche e venatorie nell’ambito delle aziende agricole della regione, e la valorizzazione del territorio secondo le finalità di un’agricoltura sostenibile, fermo restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri enti.
L’Associazione intende, inoltre, promuovere i rapporti e la collaborazione con le Associazioni venatorie ed ambientaliste favorendo la trasmissione dell’informazione e la divulgazione delle conoscenze.

Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione Regionale A.R.P.S.A. può associare o aderire ad enti ed organizzazioni pubbliche e private, aventi obiettivi comparabili con i propri.

ARTICOLO 3
(Attività)

Per il conseguimento dei propri scopi, di cui all’Art. 2, l’Associazione:

  1. sostiene, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, l’attività dei soggetti privati, singoli o associati, organizzati in forma di impresa agricola, mediante l’assistenza alle attività di diversificazione produttiva e di integrazione del reddito derivante dall’organizzazione di servizi faunistici e venatori;
  2. assicura ogni forma di tutela e di assistenza ai soci nell’esercizio delle attività faunistiche e venatorie, ivi comprese la formazione e l’aggiornamento;
  3. favorisce la valorizzazione dell’offerta faunistica, anche mediante la stipula di convenzioni con gli organi preposti alla programmazione e gestione faunistica del territorio;
  4. promuove e svolge studi e ricerche, nonché convegni e altri incontri allo scopo di approfondire, discutere e diffondere i temi connessi ai propri scopi associativi;
  5. promuove l’offerta agrituristico-venatoria;
  6. promuove e valorizza le attività di allevamento delle specie corrispondenti a quelle viventi in stato di naturale libertà;
  7. favorisce i rapporti commerciali per l’importazione e l’esportazione della fauna selvatica;
  8. promuove la diffusione dei servizi e prodotti accessori all’attività faunistica e venatoria;
  9. promuove ed assume, partecipazioni in società di persone e di capitali, ed in enti anche appositamente costituiti per la produzione, valorizzazione e commercializzazione della fauna selvatica;
  10. favorisce la salvaguardia e la conservazione dell’ambiente naturale, concorrendo alla valorizzazione delle aree interne, anche attraverso la programmazione territoriale e faunistica.

TITOLO II
SOCI

ARTICOLO 4
(Tipologia dei soci)

Sono soci della Associazione:

  1. i soci fondatori;
  2. i soci ordinari;
  3. i soci sostenitori;

Sono soci fondatori la Federazione Reg.le CC.DD. dell’Umbria, le Federazioni Provinciali CC.DD. di Perugia e Terni e l’Associazione Regionale per l’Agriturismo e l’Ambiente dell’Umbria “Terranostra”.

Sono soci ordinari gli imprenditori agricoli, singoli o associati, nonchè le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività rivolta al perseguimento delle attività di cui all’Art. 2.

Sono soci sostenitori gli Enti, le Associazioni, le Società e le Persone Fisiche che intendono contribuire al conseguimento e alla valorizzazione degli obiettivi di cui all’Art. 2.

ARTICOLO 5
(Domanda di adesione)

I soci fondatori fanno parte di diritto dell’Associazione.

Coloro che intendono far parte dell’Associazione, ad esclusione dei soci fondatori, devono presentare domanda di adesione secondo le modalità di seguito indicate.

  • per le persone fisiche, richiesta sottoscritta dall’interessato contenente le generalità del richiedente e la adesione alle norme statutarie, corredata da una scheda contenente la descrizione dell’attività esercitata;
  • per gli Enti, Associazioni, Società, richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata dalla delibera dell’Organo competente contenente l’adesione alle norme statutarie e da una scheda contenente la descrizione dell’attività esercitata.

Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’iscrizione alla Associazione Regionale A.R.P.S.A. si intende annualmente rinnovata.

Ad ogni socio viene riconosciuto il diritto di recedere dall’Associazione, fermo restando, se dovuto, l’obbligo di pagamento della quota per l’anno in corso. Il recesso, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., ha effetto al termine dell’anno in corso e dovrà comunque pervenire entro il 30 novembre. Diversamente, il recesso avrà effetto
al termine dell’anno successivo.

ARTICOLO 6
(Obblighi dei soci)

I soci sono tenuti a rispettare le finalità, le norme statutarie e il regolamento interno di autodisciplina, nonchè ogni altra decisione assunta, a norma di Statuto, dai competenti organi dell’Associazione.

Ad ogni socio è fatto obbligo di versare la quota di ammissione una tantum e i contributi associativi annuali secondo quanto viene deliberato dagli organi sociali competenti.

ARTICOLO 7
(Esclusione)

L’esclusione può essere deliberata dall’Assemblea per i soci che operano in contrasto con le finalità statutarie o che dimostrino di non essere più intessati a partecipare all’attività dell’Associazione o che non rispettino le decisioni assunte dai competenti organi della stessa.

Avverso le delibere di esclusione il socio può ricorrere al competente Collegio dei Probiviri nel termine di 15 giorni dalla comunicazione che deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 8
(Organi Regionali)

Sono organi dell’Associazione Regionale A.R.P.S.A.:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 9
(Composizione dell’Assemblea)

L’Assemblea regionale è composta dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci sostenitori. In Assemblea ad ogni rappresentante spetta di diritto un voto.

ARTICOLO 10
(Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea regionale è convocata dal Presidente di norma una volta l’anno, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata da almeno 1/3 dei soci.

Essa è chiamata:

  1. ad approvare il rendiconto e preventivo di spesa con il relativo programma di attività regionale entro il mese di aprile;
  2. ad eleggere ogni quattro anni le cariche sociali regionali;
  3. ad apportare le eventuali modifiche statutarie;
  4. a deliberare su ogni altra materia di cui sarà investita dal Consiglio direttivo regionale;
  5. a deliberare sull’esclusione dei soci.

ARTICOLO 11
(Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo regionale è composto da:

  1. n.1 rappresentante designato da ciascun socio fondatore;
  2. n.6 soci ordinari in regola con le norme statutarie e le disposizioni assunte dall’Associazione;
  3. n.1 socio sostenitore eletto dall’Assemblea Regionale.

I componenti eletti in caso di 3 assenze consecutive non giustificate vengono sostituiti con i primi dei non eletti o, in mancanza, cooptati tra i soci dal Consiglio Direttivo regionale.

Il Consiglio Direttivo regionale alla sua prima riunione elegge tra i propri membri il Presidente e un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo regionale può costituire al suo interno una giunta esecutiva, cui affidare la esecuzione di alcune delle proprie competenze e attività.

Il Consiglio Direttivo regionale può deliberare la struttura organizzativa ed operativa della Associazione.

ARTICOLO 12
(Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo regionale è convocato dal Presidente di norma due volte l’anno almeno 10 giorni prima della riunione, per deliberare su tutte le materie e competenze non attribuite all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di1/3 dei suoi componenti.

In particolare:

  1. nomina e designa i rappresentanti dell’Associazione presso organismi, comitati e commissioni;
  2. predispone il rendiconto e preventivo di spesa ed i programmi di attività e amministra i fondi dell’Associazione;
  3. delibera sulle domande di adesione, sui provvedimenti riguardanti i soci ad esclusione di quelli riservati all’Assemblea dalla legge o dal presente statuto e determina i contributi associativi da porre a carico dei soci;
  4. su designazione della Federazione Regionale CC.DD. dell’Umbria, nomina il Segretario dell’Associazione.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo regionale assume le proprie delibere con i poteri dell’Assemblea, salvo ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione. Quest’ultimo fa parte di diritto del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ARTICOLO 13
(Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione regionale, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio e della Giunta, coordinandone l’attività.

Nell’esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dal Vice-Presidente.

ARTICOLO 14
(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Regionale.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e dura in carica quattro anni.

ARTICOLO 15
(Convocazione e validità delle sedute degli organi sociali

Le sedute dell’Assemblea regionale e del Consiglio Direttivo regionale sono convocate dal Presidente secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente statuto.

Le sedute dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, che può tenersi nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni si assumono con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti.

Alle sedute delle Assemblee un socio può rappresentare, con delega scritta, non più di un altro socio.

Per modificare lo Statuto occorrono nell’Assemblea Regionale, la presenza di almeno i 3/4 dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dei beni occorre, nella Assemblea, il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti aventi diritto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 16
(Rinnovo cariche)

Tutte le cariche elettive sono rinnovate ogni quattro anni.

Anche i membri cooptati o sostituiti restano in carica fino alla scadenza naturale degli organi.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza dalla carica elettiva eventualmente ricoperta.

TITOLO IV
FONDO COMUNE

ARTICOLO 17
(Fondo comune)

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

  1. dai contributi di Enti e di Istituzioni pubbliche e private;
  2. dalle quote e contributi versati dai soci;
  3. dai beni mobili ed immobili a qualunque titolo ricevuti o acquisiti;
  4. dai corrispettivi derivanti per servizi erogati ai soci.

ARTICOLO 18
(Scioglimento)

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Regionale decide sulla destinazione dei beni.

Associazione regionale promozione e sviluppo attività faunistiche e venatorie (A.R.P.S.A)
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